1 Die Entscheide werden nach den Bestimmungen dieses Kapitels vollstreckt.
2 Lautet der Entscheid auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung, so wird er nach den Bestimmungen des SchKG1 vollstreckt.
3 Die Anerkennung, Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung ausländischer Entscheide richten sich nach diesem Kapitel, soweit weder ein Staatsvertrag noch das IPRG2 etwas anderes bestimmen.
Vollstreckbarkeit des Schiedsspruches - Übergangsrecht
La procedura e le condizioni di esecuzione di un lodo arbitrale svizzero sono retti dal diritto vigente al momento in cui è stato avviato il procedimento esecutivo davanti all’autorità giudiziaria competente e ciò vale anche per il regime delle eccezioni a norma dell’art. 81 LEF. Se l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata proposta dopo il 1.1.2011 l’esecuzione del lodo è disciplinata dagli art. 335 segg. CPC (c. 4).
L’unica prova per l'esecituività richiesta all’art. 387 CPC è quella della comunicazione del lodo arbitrale alla parte soccombente. Il carattere esecutivo dello stesso discende direttamente, per legge, da siffatta comunicazione, per cui un’attestazione di esecutività ex art. 386 cpv. 3 CPC non è indispensabile. Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (TI) 14.2011.96 del 16.8.2011
Tel.: +41 (0)91 913 84 60
Fax: +41 (0)91 913 84 72
Email: info@csnlaw.com