1 Le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni del presente capitolo.
2 Se concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie, le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni della LEF1.
3 Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione di decisioni straniere sono regolati dal presente capitolo, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP2 dispongano altrimenti.
Esecutività del lodo - diritto transitorio
La procedura e le condizioni di esecuzione di un lodo arbitrale svizzero sono retti dal diritto vigente al momento in cui è stato avviato il procedimento esecutivo davanti all’autorità giudiziaria competente e ciò vale anche per il regime delle eccezioni a norma dell’art. 81 LEF. Se l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata proposta dopo il 1.1.2011 l’esecuzione del lodo è disciplinata dagli art. 335 segg. CPC (c. 4).
L’unica prova per l'esecituività richiesta all’art. 387 CPC è quella della comunicazione del lodo arbitrale alla parte soccombente. Il carattere esecutivo dello stesso discende direttamente, per legge, da siffatta comunicazione, per cui un’attestazione di esecutività ex art. 386 cpv. 3 CPC non è indispensabile. Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (TI) 14.2011.96 del 16.8.2011
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