Per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il foro del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo.
Competenza nel caso di decisione estera
Competente per trattare un'azione di rettificazione è sempre il giudice del luogo in cui si trova l'ufficio, anche qualora i circondari di stato civile non coincidano con le giurisdizioni dei tribunali. Ove la rettifica verta su di un documento o decisione estera, nel Cantone Ticino è sempre competente il foro di Bellinzona (c. 5). I Camera civile d'appello (TI) 11.2011.27 del 28.3.2011 in RtiD II-2011 p. 757
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