1 Le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in accordo successivo, convenire che il lodo possa essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1.
2 La procedura è retta dagli articoli 319–327, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. Il tribunale cantonale decide definitivamente.
Decisione ordinatoria processuale del tribunale arbitrale - inimpugnabilità - Ricorso al tribunale cantonale ?
La decisione oggetto di impugnativa è una semplice decisione ordinatoria del tribunale arbitrale, con la quale esso, avendo già maturato il proprio convincimento su quella pretesa, con una valutazione anticipata delle prove, si è limitato a stabilire quale doveva essere l’oggetto della prova peritale; dunque non rientra tra i lodi (finali, parziali, o incidentali) impugnabili nell’ambito dell’art. 392 CPC ed il reclamo deve senz’altro essere dichiarato irricevibile (c. 8).
Comunque, il gravame sarebbe irricevibile, il lodo essendo impugnabile solo mediante ricorso al Tribunale federale (art. 389 cpv. 1 CPC). Infatti, il fatto che la clausula arbitrale rinvii al Regolamento d’arbitrato e di conciliazione di Lugano che dispone che l’impugnazione del lodo debba avvenire innanzi all’autorità giudiziaria definita dall'art. 3 CIA, ossia innanzi al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria del Cantone ove ha sede il tribunale arbitrale, non è ancora sufficiente per ammettere l’esistenza di una dichiarazione esplicita (“ausdrücklich” nella versione tedesca) nel patto d’arbitrato o in accordo successivo tale da derogare al principio della competenza decisionale del Tribunale federale ai sensi dell'art. 390 CPC (c. 9). II Camera civile del Tribunale d'appello (TI) 12.2011.210 del 31.8.2012
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