Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero a cura di Francesco Naef
Art. 87 Azione costitutiva
Con l’azione costitutiva l’attore chiede che venga pronunciata la costituzione, la modifica o la soppressione di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.
BROUGHT TO YOU BY
Via Nassa 21 - CH 6901 Lugano Switzerland