La citazione contiene:
a. il nome e l’indirizzo della persona citata; Obblighi d'informazione del giudice
È irregolare la citazione ad un’udienza priva dell'indicazione delle conseguenze in caso di mancata comparizione e, di principio e salvo l'abuso di diritto, essa non esplica le conseguenze connesse alla mancata comparizione; in procedura sommaria, va dunque annullata la sentenza emanata dal giudice immediatamente dopo l'udienza alla quale la parte irregolarmente citata ha omesso di presenziare (c. 4.1).
Ove il giudice intenda emanare una sentenza priva di motivazione scritta, come gli consente l’art. 239 cpv. 1 CPC, deve indicare (unicamente) la possibilità per le parti di chiederne la motivazione entro 10 giorni ai sensi dell’art. 239 cpv. 2 CPC ; se, al contrario, la sentenza (immotivata) menziona i mezzi d'impugnazione va annullata perché priva di motivazione (giusta l’art. 238 lett. g CPC). Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (TI) 14.2011.154 del 2.11.2011
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