1 Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione.
2 In mancanza di accordo, l’istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev’essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione all’arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri.
3 Se l’arbitro ricusato contesta la ricusazione, la parte instante può, entro 30 giorni, rivolgersi all’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2.
4 Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante l’esame dell’istanza di ricusazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l’arbitro ricusato.
5 La decisione sulla ricusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo.
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