1 Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:
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a.
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controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all'utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti;
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b.
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controversie in materia cartellistica;
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c.
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controversie vertenti sull'uso di una ditta commerciale;
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d.
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controversie secondo la legge federale del 19 dicembre 19861 contro la concorrenza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi o in quanto la Confederazione eserciti il suo diritto d'azione;
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e.
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controversie secondo la legge del 18 marzo 19832 sulla responsabilità civile in materia nucleare;
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f.
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azioni giudiziali contro la Confederazione;
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g.
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designazione di un controllore speciale secondo l'articolo 697b del Codice delle obbligazioni3 (CO);
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h.4
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controversie secondo la legge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi, la legge del 24 marzo 19956 sulle borse e la legge del 19 giugno 20157 sull'infrastruttura finanziaria.
2 Questo tribunale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.