1 Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:
a. rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo;2 La richiesta dev’essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell’errore o dell’esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo.
3 La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Se una parte subisce un pregiudizio dall’esito di questa procedura, relativamente al punto controverso decorre per lei un nuovo termine d’impugnazione.
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