Il giudice che ordina il provvedimento cautelare prende anche le necessarie misure d’esecuzione.
Misure d'esecuzione correlate a provvedimenti cautelari
Le misure d'esecuzione accompagnatorie (in casu: multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento ex art. 343 cpv. 1 lett. c CPC) vanno impugnate con lo stesso rimedio giuridico esperibile contro i provvedimenti cautelari. In seguito esse non possono più essere contestate; se mai il destinatario può eccepire in sede esecutiva, segnatamente davanti al giudice del rigetto definitivo dell'opposizione, che non sussiste una valida misura d'esecuzione. Non può ridiscutere invece l'adeguatezza delle misure d'esecuzione, salvo postulare davanti al giudice dei provvedimenti cautelari la modifica o la soppressione di questi ultimi (art. 268 cpv. 1 CPC). I Camera civile del Tribunale d'appello (TI) 11.2011.108 del 24.8.2011 in RtiD 2012-I p. 958
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