Art. 114 Procedura decisionale
Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie:
a. secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi;
b. secondo la legge del 13 dicembre 20022 sui disabili;
c. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;
d. secondo la legge del 17 dicembre 19934 sulla partecipazione;
e. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie.
1 RS 151.1
2 RS 151.3
3 RS 823.11
4 RS 822.14
5 RS 832.10