1 L’autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di giudizio:
a. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi;2 La proposta di giudizio può contenere una breve motivazione; per il resto si applica per analogia l’articolo 238.
1 RS 151.1
Autorizzazione ad agire o proposta di giudizio? - potere cognitivo dell'autorità ricorsuale
La decisione con la quale l’autorità di conciliazione autorizza l’istante ad agire è una decisione finale nell’ambito della conciliazione, impugnabile mediante appello o reclamo, a seconda del valore litigioso, da proporre nel termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1, 319 lett. a CPC).
In applicazione degli art. 209-212 CPC, essa valuta se rilasciare l’autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o, ancora se emanare di una decisione nel merito; la proposta di giudizio è un’opzione a disposizione dell’Ufficio di conciliazione, di cui esso può avvalersi secondo il proprio libero apprezzamento, non sindacabile dall'autorità di ricorso. La rinuncia ad una proposta di giudizio appare comunque sostenibile laddove la parte convenuta non partecipa senza giustificazioni alla procedura di conciliazione. III Camera civile del Tribunale d'appello (TI) 13.2011.18 del 16.5.2011
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