1 Se il lodo non è rinviato al tribunale arbitrale oppure se non è rettificato o completato da quest’ultimo nel termine assegnatogli, l’autorità di ricorso pronuncia sul ricorso e, se l’accoglie, annulla il lodo.
2 Se il lodo è annullato, il tribunale arbitrale decide di nuovo fondandosi sui considerandi del giudizio di rinvio.
3 L’annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, salvo che le altre dipendano da queste.
4 Se il lodo è impugnato per indennità e spese manifestamente eccessive, l’autorità di ricorso può fissare essa stessa le indennità e spese dovute.
Effetto vincolante del giudizio di rinvio
Das Schiedsgericht hat sich über den Rückweisungsentscheid des Obergerichts hinweggesetzt und den Grundsatz der Bindung an die Erwägungen des Rückweisungsentscheides offensichtlich verletzt. Der angefochtene Schiedsspruch leidet damit an einem Mangel gemäss Art. 393 lit. e ZPO (E. 3.2.1). Tribunale federale 4A_628/2011 del 30.5.2012 in SZZP 2012 p. 497
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