1 Ciascun arbitro può essere destituito per accordo scritto tra le parti.
2 Ad istanza di parte, l’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 può destituire un arbitro che non si dimostri in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze.
3 All’impugnazione di una tale decisione si applica l’articolo 369 capoverso 5.
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