1 I testimoni sono citati dal giudice.
2 Il giudice può permettere alle parti di presentarsi con testimoni che non sono stati citati.
3 La testimonianza può essere assunta nel luogo di dimora del testimone. Le parti ne sono tempestivamente informate.
Contatto dell'avvocato coi testimoni
L'audizione privata di testimoni è compatibile con l'art. 12 lett. a LLCA soltanto qualora tale audizione risulti oggettivamente necessaria, sia nell'interesse del mandante e venga condotta in modo da evitare qualsiasi influenza e da garantire l'assenza d'interferenze nell'accertamento dei fatti da parte del tribunale o dell'autorità inquirente; per garantire ciò l'avvocato deve contattare il testimone potenziale per iscritto, precisandogli che non è obbligato a presentarsi né a rispondere, indicandogli il nome del patrocinato, ed effettuare il colloquio presso lo studio legale, in assenza del cliente ed in presenza di un terzo (c.3). Tribunale federale 2C_8/2010 del 4.10.2010 in DTF 136 II 551
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