1 Chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 1000 franchi. Il giudice può inoltre ordinarne l’allontanamento.
2 Per l’esecuzione di quanto da lui disposto, il giudice può far capo alla polizia.
3 In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.
4 La multa disciplinare è impugnabile mediante reclamo.
Ammonimento - non impugnabilitÃ
Per lÂ’art. 128 CPC, solo la multa disciplinare è impugnabile mediante reclamo. La norma non prevede invece la possibilità di impugnare gli altri provvedimenti quali lÂ’ammoniÂmento o lÂ’allontanamento. È quindi da ritenere che il rimedio del reclamo sia dato solo contro la multa disciplinare giusta lÂ’art. 128 cpv. 1 e 4 CPC, ma non contro le altre sanzioni. Il reclamo contro un ammonimento è perciò irricevibile (c. 2). III Camera civile del Tribunale d'appello (TI) 13.2012.42 del 18.6.2012 in RtiD I-2013 p. 808
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