1 Se i coniugi non giungono a un’intesa, ma le prestazioni d’uscita determinanti sono certe, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC1 (art. 122 e 123 CC in combinato disposto con gli art. 22 e 22a della legge del 17 dic. 19932 sul libero passaggio), stabilisce l’importo delle relative quote che dovranno essere versate e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l’attuabilità della regolamentazione adottata.
2 Si applica per analogia l’articolo 280 capoverso 2.
3 Negli altri casi, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio comunicandogli in particolare:
a. la decisione sul modo di ripartizione; Divisione delle prestazioni d'uscita - principio inquisitorio
En cas de désaccord des conjoints sur le partage des avoirs LPP, le juge du divorce qui n’est pas en mesure de procéder lui-même au calcul du montant à transférer est tenu de transmettre au juge des assurances sociales les documents énumérés à l’art. 281 al. 3 CPC.
La maxime inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) porte notamment sur toutes les questions qui touchent à la prévoyance
professionnelle. A ce titre, il incombe au juge notamment de déterminer quelles institutions de prévoyance détiennent les avoirs des parties et à concurrence de quel montant. Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (FR) 101 2012-91 del 19.9.2012
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