Art. 168
1 Sono ammessi come mezzi di prova:
a. la testimonianza;
b. i documenti;
c. l’ispezione oculare;
d. la perizia;
e. le informazioni scritte;
f. l’interrogatorio e le deposizioni delle parti.
2 Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli interessi dei figli nelle cause del diritto di famiglia.