È impugnabile:
a. ogni lodo parziale o finale; Decisione ordinatoria processuale del tribunale arbitrale - inimpugnabilità - Ricorso al tribunale cantonale ?
La decisione oggetto di impugnativa è una semplice decisione ordinatoria del tribunale arbitrale, con la quale esso, avendo già maturato il proprio convincimento su quella pretesa, con una valutazione anticipata delle prove, si è limitato a stabilire quale doveva essere loggetto della prova peritale; dunque non rientra tra i lodi (finali, parziali, o incidentali) impugnabili nellambito dellart. 392 CPC ed il reclamo deve senzaltro essere dichiarato irricevibile (c. 8).
Comunque, il gravame sarebbe irricevibile, il lodo essendo impugnabile solo mediante ricorso al Tribunale federale (art. 389 cpv. 1 CPC). Infatti, il fatto che la clausula arbitrale rinvii al Regolamento darbitrato e di conciliazione di Lugano che dispone che limpugnazione del lodo debba avvenire innanzi allautorità giudiziaria definita dall'art. 3 CIA, ossia innanzi al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria del Cantone ove ha sede il tribunale arbitrale, non è ancora sufficiente per ammettere lesistenza di una dichiarazione esplicita (ausdrücklich nella versione tedesca) nel patto darbitrato o in accordo successivo tale da derogare al principio della competenza decisionale del Tribunale federale ai sensi dell'art. 390 CPC (c. 9). II Camera civile del Tribunale d'appello (TI) 12.2011.210 del 31.8.2012
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